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Regime fiscale

Il trattamento fiscale dei proventi derivanti dal possesso di quote di fondi comuni, è ragolato dagli Artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo del 21/11/1997 n. 461 (visualizza articoli).

Le SGR, in pratica, entro il 28 febbraio di ogni anno sono tenute a versare all'Erario il 12,50% dell'eventuale rendimento conseguito sui fondi gestiti. A prescindere dalla data di versamento, però, il calcolo delle imposte dovute è effettuato giornalmente ed immediatamente decurtato dal valore della quota. Il valore delle quote pubblicato, infatti, è al netto di tutte le spese e delle imposte che, per le persone fisiche, sono a titolo definitivo. Questo significa che il risparmiatore che disinveste ricava un controvalore pari al numero delle quote moltiplicato il valore della quota del giorno del disinvestimento, senza, peraltro, dover adempiere ad alcun obbligo fiscale.

I proventi conseguiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale, al contrario, concorrono a formare il reddito dell'anno fiscale in cui vengono percepiti. Su tali redditi è riconosciuto un credito d'imposta del 15%.

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